17 novembre 2011
Tassazione della riserva legale per le società cooperative
La manovra estiva ha prodotto per le società cooperative uno scossone, l’ultimo, a quanto pare, del Governo Berlusconi. L’erosione delle agevolazioni fiscali è avvenuta gradatamente ed in modo abbastanza progressivo. Mai però fino ad oggi si era pensato a “toccare” la riserva legale.
Con la conversione in legge del D.L. n. 138/2011, dunque, per tutte le tipologie di cooperative, comprese quelle sociali, agricole e della piccola pesca, sia a mutualità prevalente che a mutualità non prevalente, il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva legale obbligatoria concorre a formare il reddito imponibile.
Ritengo questa norma profondamente sbagliata: le cooperative sono strutturalmente deboli dal punto di vista patrimoniale e l’accantonamento a riserva costituisce l’unica modalità per evitare la loro persistente fragilità. Tant’è vero che il legislatore del passato istituì il prestito sociale per ovviare alla mancanza cronica di risorse. In questo momento, poi, in cui le banche faticano a erogare credito, tale norma appare, a mio modesto parere, poco sensata. Rendere gracile un’impresa non significa, per lo Stato, aumentare il gettito fiscale.
Ma la cosa più interessante che, negli stessi giorni in cui il Parlamento approvava questa norma, la Corte di Giustizia della UE, con la sentenza 8 settembre 2011, riprendeva il contenuto del Regolamento UE n. 1435/2033 sulla promozione delle cooperative in Europa, in cui si sottolinea come tali società “non hanno o hanno scarso accesso ai mercati dei capitali, cosicché il loro sviluppo dipende dai loro fondi propri o dal credito”.
Tutto questo e molto altro sarà oggetto di approfondimento nell’ambito di un Convegno che si terrà a Bologna il 6 dicembre p.v. dal titolo “La riforma della tassazione delle cooperative” organizzato dall’Organismo di ricerca giuridico economica e con il patrocinio di Legacoop e Confcooperative. Spero che questa sarà una occasione di incontro e confronto da cui possano scaturire idee e soluzioni operative.
Sara Agostini
www.studioagostini.org


Scritto il 24-11-2011 alle ore 22:17
mi sembra giusta la tassazione, anche perchè molte cooperative, anzi, troppe, hanno utilizzato come paravento la denominazione ma in realtà coprivano delle vere e proprie elusioni, se non evasioni fiscali.
basta vedere le coop dell’emilia romagna dai molteplici interessi nazionali ed internaziolali, con banche assicurazioni ecc.ecc. che muovono decine se non centinaia di miliardi all’anno e tutto a tassi agevolati……
Scritto il 25-11-2011 alle ore 10:28
Non entro nel merito delle opinioni circa le cooperative “non cooperative”: ho iniziato questa collaborazione nel blog proprio parlando dei controlli sulle cooperative che, a mio parere, non sono sufficienti. Mi dispiace solo che si parli solo delle cooperative non vere e non si parli, invece, di quelle reali che fanno il loro dovere di cooperative.
Scritto il 6-4-2012 alle ore 08:37
secondo te un bilancio di una cooperativa che ha la riserva legale a zero e un’altra riserva classificata “indistribuile” di notevole consistenza, può ritenersi legittimo.
in questa riserva confluiscono tutti gli utili e con questa si riserva si ripianano i disanzi d’esercizio: In sostanza ha la valenza di una riserva legale. lo stesso disposto dell’art. 2545 quater del C.C. mi sembra rispettato in quanto tutto l’utile è ovviamente maggiore del 30 %.
Rimane la questione della tassazione introdotta dalla norma che tu commentavi. Mi puoi chiarire meglio la questione? grazie
Scritto il 7-4-2012 alle ore 22:01
Non entro nel merito della riserva indivisibile perchè per rispondere avrei bisogno di avere altre informazioni. In ogni caso non è affatto buona cosa prevedere una riserva unica, dato che il trattamento fiscale è differente. Per quanto attiene la tassazione degli utili accantonati a riserva legale, è la nuova legge a stabilirne le modalità e il quantitativo. Uno schema riepilogativo è presente sul mio sito http://www.studioagostini.org