14 Luglio 2010

Cooperative sociali, appalti pubblici e IVA

Cari colleghi,

vorrei sottoporvi l’interessante sentenza n. 3806/2010 del 16 giugno 2010 del Consiglio di Stato sulle gare d’appalto che vedono coinvolte cooperative sociali e che sembrerebbe toccare profili fiscali.

IL CASO

Un Comune indice un bando per la gestione di due asili nido comunali nel quale:

  • sono indicati quali compensi a base d’asta importi “IVA esclusa”;

  • è richiesta la formulazione di offerte al netto di IVA;

  • non viene valutata l’IVA al fine della individuazione del maggior ribasso offerto;

  • viene omessa la richiesta da parte delle imprese concorrenti di indicare il regime IVA prescelto

Una delle imprese escluse, peraltro proprio una cooperativa sociale, propone ricorso e tra i vari motivi lamenta l’intepretazione della formula “IVA esclusa” da parte del TAR che, invece, andrebbe a ledere la par condicio tra i partecipanti alla gara.

Secondo la cooperativa ricorrente la finalità del regime agevolato per le cooperative sociali sarebbe quello di reiquilibrare la competizione economica tra chi è libero di tendere al profitto e chi invece prosegue anche finalità di carattere sociale, sicchè, escludendo la considerazione dell’IVA, sarebbe sostanzialmente violata la par condicio. 

LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato interpreta l’esclusione dell’IVA in modo diametralmente opposto rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente, analizzando la situazione, forse, dal punto di vista delle imprese lucrative. I Giudici, infatti, affermano che: ”La possibilità di cui possono usufruire le cooperative sociali di un regime fiscale e contributivo agevolato va infatti a sommarsi, all’atto della partecipazione a gare pubbliche indette con il criterio del massimo ribasso, alla circostanza che esse possono presentare offerte anche con un utile ridotto, visto che lo scopo di lucro è estraneo alla attività delle cooperative stesse, sicché appare ragionevole l’intento di dell’Amministrazione di tutelare la par condicio tra le imprese con scopo di lucro e le società cooperative partecipanti alla gara richiedendo la indicazione dell’offerta “IVA esclsusa” allo scopo di assicurare un sostanziale equilibrio tra dette società e le imprese con scopo di lucro che altrimenti sarebbero oltremodo penalizzate”.

La sentenza è interessante perchè, a proposito del regime agevolativo concesso alle cooperative sociali, costruisce una par condicio per tutelare le imprese lucrative escludendo l’IVA dal bando, in modo da valutare le offerte in modo “asciutto”. E’ anche vero che le cooperative sociali sono agevolate proprio perchè imprese mutualistiche e di per sé non possono essere comparate con le imprese lucrative.

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